“I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione” (cfr. commi 1 e 2, art. 146. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Si ricorda, inoltre, che “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” (cfr. comma 4, art. 146. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ed è un permesso richiesto per eseguire lavori edilizi in aree con vincoli paesaggistici. È regolata principalmente dal D.Lgs. 42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale nazionale.
Questo permesso è necessario per interventi significativi come:
- costruzione di nuovi edifici;
- modifiche a strutture esistenti;
- ristrutturazioni che alterano l’aspetto esterno;
- realizzazione di infrastrutture;
- installazione di impianti energetici.
Esistono due tipologie principali di autorizzazione:
- autorizzazione paesaggistica ordinaria, che riguarda interventi rilevanti e richiede una documentazione tecnica dettagliata;
- autorizzazione paesaggistica semplificata, che riguarda opere minori e consente una procedura più veloce per interventi che non alterano significativamente il paesaggio regolamentata dal D.P.R. 31/2017.
Normativa
D.Lgs. 42/2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
DPCM 12 dicembre 2005: Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
DPR 9 luglio 2010, n. 139: Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017: interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
Elenco delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate
É possibile consultare l’elenco aggiornato delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (art. 146 comma 13 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) selezionando il Comune di Casier come Ente delegato:
https://autpae.regione.veneto.it/autpae/public/lista-pratiche-public
Vademecum per la presentazione delle istanze paesaggistiche
Il presente documento si prefigge di fornire suggerimenti operativi, utili all’Amministrazione e ai consulenti tecnici, affinchè le istanze di autorizzazione e accertamento siano presentate in maniera completa ed esaustiva.
Pagina aggiornata il 19/02/2026