Cos’è l’AIRE
Contiene i dati dei cittadini:
- che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
- per i quali è stata accertata d’ufficio la residenza all’estero.
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’Unione Europea
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all’estero.
Iscrizione AIRE
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All’AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all’estero per un periodo superiore all’anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi
- i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata.
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno
- i lavoratori stagionali
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
Variazioni AIRE
- il trasferimento della propria residenza o abitazione
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
- il rientro definitivo in Italia
- la perdita della cittadinanza italiana.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Cancellazioni AIRE
- per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- per perdita della cittadinanza italiana.
Diritto di voto AIRE
Il diritto di voto degli italiani residenti all’estero
Per le consultazioni amministrative, l’elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all’estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, gli elettori italiani:
- residenti nell’Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
- residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall’elenco degli elettori all’estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l’undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all’AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza.
L’ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall’elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
Pagina aggiornata il 14/10/2024