I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all’albo negli anni dispari, dall’1 aprile al 31 luglio.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
Requisiti
Per richiedere l’iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l’iscrizione all’albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Come presentare la domanda di iscrizione
La richiesta è inviabile on line tramite il portale Virtual Urp accessibile con SPID al seguente link: ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI.
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.
Riferimenti
Ufficio elettorale – Settore I Affari Generali e Istituzionali
anagrafe@comunecasier.it
Tel. 0422 490053
Pagina aggiornata il 14/10/2024