COSA SONO
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di accertare che i futuri sposi siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste per legge per contrarre matrimonio e di rendere nota a chiunque la volontà delle due persone di sposarsi, permettendo a chiunque sappia della presenza di impedimenti di fare le previste opposizioni.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal codice civile con gli articoli da 84 a 89.
A CHI SONO RIVOLTE
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per:
• Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano o regolati da intese;
• Cittadini stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.
PROCEDIMENTO
Le pubblicazioni devono essere richieste all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi.
A tal fine gli interessati anticipano all’Ufficio di Stato Civile le dichiarazioni relative alle loro generalità, compilando ciascuno il modulo DEM M23, scaricabile a fondo pagina, che dovrà essere consegnato all’Ufficio di Stato Civile.
Nel giorno concordato con l’Ufficio di Stato Civile per la richiesta di pubblicazione di matrimonio devono essere presenti:
• entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
• il traduttore-interprete maggiorenne nel caso di nubendo o testimone straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana. Il traduttore-interprete deve essere presente sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
L’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale con i dati dei nubendi, riceve la dichiarazione degli sposi relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti e verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese nel verbale di pubblicazione di matrimonio acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
La pubblicazione consiste in un avviso che viene affisso all’Albo Pretorio on-line, presente sul sito internet istituzionale del Comune, contenente i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. L’affissione avviene per 8 giorni consecutivi, seguono poi tre giorni per eventuali opposizioni.
L’Ufficiale dello Stato Civile provvede inoltre a richiedere la pubblicazione all’eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano o regolati da intese, l’Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l’autorizzazione per il Ministro di Culto. I nubendi provvederanno a recapitare il documento al Parroco o al Ministro di Culto.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un Comune diverso da quello di residenza devono presentare apposita motivata domanda all’Ufficiale dello Stato civile presso cui vengono eseguite le pubblicazioni di matrimonio.
A pubblicazione avvenuta l’Ufficio dello Stato Civile provvede ad inviare, all’Ufficiale dello Stato Civile del comune prescelto, la delega per la celebrazione del matrimonio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Al momento dell’appuntamento i nubendi devono presentarsi all’Ufficio dello Stato Civile muniti di:
• Documento d’identità in corso di validità;
• Codice fiscale;
• Eventuale procura speciale in originale;
• Una marca da bollo da € 16.00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Casier, oppure due marche da bollo se uno degli sposi è residente in altro Comune italiano.
Scarica QUI la modulistica oppure QUI in pdf.
Pagina aggiornata il 14/10/2024