RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO 1 DI ALLERTA ARANCIONE PER PM10

Dettagli della notizia

Comunicazione di raggiungimento del livello 1 di allerta arancione per PM10.

Data:

27 Febbraio 2026

Notizia scaduta il:

30 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

ARPAV ha comunicato in data 27-02-2026 che, nel Comune di Casier, è stato raggiunto il livello di allerta 1 per il PM10 secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano e come previsto dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con DGRV n. 377 del 15 aprile 2025.

 

LIVELLI DI ALLERTA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL PERIODO INVERNALE, DALL'1 DI OTTOBRE AL 30 APRILE DI OGNI ANNO

Con la ordinanza n. 72 del 30/09/2025 e successiva rettifica sono state stabilite le misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ai sensi del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera" che, tra l’altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2.

LIVELLO VERDE

Tale limitazione alla circolazione viene identificata con il livello “nessuna allerta” (livello verde) che si verifica quando vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3

LIVELLO ARANCIO

Quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3 si passa al livello di allerta 1 (livello arancio).

LIVELLO ROSSO

Il livello di allerta 2 (livello rosso) si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3.

 

livelli di allerta e i dati in diretta di qualità dell’aria sono disponibili sul sito di ARPAV: area Treviso.

 

 

LIVELLO VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

  1. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0 e Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  2. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  3. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0 e Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  4. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

 

LIVELLO ARANCIO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

  1. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  2. autoveicoli M (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro5 (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  3. autoveicoli N (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e Euro4 (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  4. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1 e Euro2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  5. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO ROSSO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli:

  1. autoveicoli M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  2. autoveicoli M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4 e Euro5 (cfr. allegato 4 facente parte integrante della presente ordinanza) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  3. autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1 e Euro2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  4. veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

 

Per le esenzioni dal divieto consulta clicca qui.

 

Ultimo aggiornamento: 03/03/2026, 10:40

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