Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla legge n.120 del 30 aprile 1999, la Commissione Elettorale Comunale ha stabilito che per la nomina degli scrutatori in occasione delle prossime consultazioni elettorali, ci si orienti preferibilmente verso cittadini che abbiano manifestato interesse a svolgere l’incarico di scrutatori di seggio elettorale.
La Commissione Elettorale del Comune ha definito, altresì, che la predetta modalità preferenziale di nomina degli scrutatori non costituisce, in capo al richiedente, un diritto alla nomina a scrutatore.
Si segnala che in caso di candidature superiori al fabbisogno, si darà priorità alle persone che non abbiano già svolto il compito di scrutatori nella precedente consultazione elettorale.